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Green Pass e Reddito di cittadinanza : facciamo chiarezza

Green Pass e Reddito di cittadinanza : facciamo chiarezza

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La Certificazione Verde anti Covid-19 è necessaria per la partecipazione ai PUC (Progetti Utili alla Collettività) svolti nei Comuni o nelle Scuole, nei quali sono coinvolti titolari di Reddito di Cittadinanza: essere sprovvisti del GreenPass significa non poter accedere al luogo di lavoro, con conseguente assenza ingiustificata e decadenza dal RdC.

A confermarlo è stato anche il Ministero del Lavoro, con la nota n. 8526 del 29 ottobre 2021, inviata a tutti gli uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei Comuni, ed avente per oggetto la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività e la Certificazione Verde Covid-19 Green Pass.

In base a quanto stabilito dall’articolo 4 del DM 22 ottobre 2019, anche nei confronti dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza si applicano le norme per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle anti-Covid, laddove si presta opera presso un datore di lavoro pubblico o privato, a sua volta obbligato a non far accedere alcun soggetto che presti opera lavorativa senza il Green Pass, compresi i titolari di RdC.

Ricordiamo:

L’obbligo di Green Pass, che al momento è previsto nei contesti di lavoro pubblico e privato fino al 31 dicembre 2021, sarà probabilmente steso, visto il perdurare della pandemia Covid.

Ne deriva un’organizzazione delle attività, anche nei contesti di volontariato o di servizio di utilità pubblica, in base al quale ogni giorno è necessario essere in regola con il possesso della Certificazione Verde Covid-19, ottenuta tramite vaccino o tampone. L’alternativa, come per tutti gli altri lavoratori, è il certificato di esenzione.

Nell’ambito dei Patti per il lavoro, ricordiamo che i beneficiari del RdC sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel comune di residenzada 8 a 16 ore settimanali. Il progetto può riguardare una nuova attività o il potenziamento di una già esistente, in nessun caso assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo. Dei progetti sono titolari i Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata.

La nota ministeriale conclude lasciando facoltà dell’Ente titolare dei PUC di valutare la rotazione su altri progetti: “in tale ipotesi, l’operatore che segue il nucleo beneficiario Rdc potrà procedere ad assegnare l’interessato ad altro PUC previo aggiornamento del PaIS e nuova sottoscrizione delle parti”.

 

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