Sede Legale FIRENZE VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 8 ROSSO - 23 sedi affiliati in tutta Italia
800180499
info@doppiservizi.it

ASSEGNO D’INCLUSIONE: le novità 2024

ASSEGNO D’INCLUSIONE: le novità 2024

Spread the love

L’assegno di inclusione è tra le novità del Decreto Lavoro 2023, cioè lo strumento che dal 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza.

Chi sono i nuovi beneficiari della misura e quale importo riceveranno?

L’assegno di inclusione, dunque, dal 2024 sarà il nuovo strumento per il contrasto alla povertà in sostituzione del reddito di cittadinanza.

A ricevere il sussidio saranno i nuclei familiari con almeno:

  • un membro minorenne,
  • disabile o con più di 60 anni.

I beneficiari potranno ricevere un importo massimo di 500 euro mensili, 780 sommando il contributo per l’affitto, esenti da IRPEF. Il sostegno sarà erogato agli aventi diritto per 18 mesi, termine rinnovabile per un ulteriore anno.

Dal 2024 arriva l’assegno di inclusione, requisiti e importi

Come si legge nel testo ufficiale del Decreto Lavoro, i nuclei familiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono rispettare le seguenti condizioni:

Requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno:

  • il richiedente deve essere cittadino UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
  • residente in Italia (requisito esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza).

Requisiti relativi alla condizione economica:

  • il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore ISEE valido non superiore a 9.360 euro;
  • un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza corrispondente;

In caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 7.560 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza

  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000, euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (questi massimali sono incrementati di altri 5.000 euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente).

Requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:

  • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
  • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili;
  • non essere stati sottoposti a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.

La scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementata fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Nello specifico, si incrementa di:

  • 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  • 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  • 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
  • 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
  • 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

L’assegno di inclusione si richiede presentando l’apposita domanda in modalità telematica all’INPS o presso i CAF convenzionati.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *