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Indennità economica, infortunio e R.M.G.G. Inail

Indennità economica, infortunio e R.M.G.G. Inail

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In questa sede prenderemo in esame, soprattutto, le caratteristiche principali delle varie indennità di infortunio, in modo da poter pervenire al calcolo completo dell’indennità spettante al lavoratore infortunato.

Indennità temporanea INAIL

L’INAIL corrisponde all’infortunato, a partire dal 4° giorno di infortunio, il seguente trattamento economico:

  • 60% della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni di assenza;
  • 75% della retribuzione giornaliera per i successivi giorni di assenza.

La retribuzione giornaliera è quella media percepita dall’infortunato nei 15 giorni immediatamente precedenti l’infortunio ed indicata dal datore di lavoro nella denuncia di infortunio.

giorni indennizzabili sono tutti quelli di calendario compresi quelli festivi.

La predetta indennità non può essere cumulata con:

Il datore di lavoro può provvedere ad anticipare l’indennità economica al proprio dipendente infortunato (ovvero non può rifiutarsi di dare anticipazioni quando gli sia richiesto dall’Istituto assicuratore). In questo caso l’INAIL rimborserà, poi, direttamente l’azienda.

Indennità economica a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all’infortunato la seguente retribuzione:

  • 100% della retribuzione per il giorno in cui si è verificato l’infortunio;
  •  60% della retribuzione per i successivi 3 giorni (compresa la domenica).

RICAPITOLANDO

  • Il giorno dell’infortunio è completamente a carico del datore di lavoro;
  • I tre giorni successivi all’infortunio sono a carico del datore di lavoro per il 60% nei giorni feriali e per il 100% nelle festività. Tuttavia il CCNL di riferimento potrebbe stabilire che il datore sia obbligato ad integrare l’indennità INAIL fino a raggiungere il 100% (ad esempio nei primi due mesi di infortunio). In questo caso il lavoratore riceverà il 100% della retribuzione dal datore di lavoro (nei primi tre giorni successivi all’infortunio);
  • dal 4° al 90° giorno interviene l’INAIL ad indennizzare, al 60%, tutte le giornate di calendario di infortunio (quindi anche sabati e domeniche). Se nel periodo in questione cadono delle festività, esse devono esser pagate al 100% al lavoratore, il che implica che il 60% viene erogato dall’INAIL e il 40% dal datore di lavoro. Anche in questo caso occorre tener conto delle eventuali integrazioni previste dal CCNL di riferimento;
  • in maniera analoga, oltre il 90° giorno, l’indennità INAIL è pari al 75%. Se ci sono delle festività esse spettano al lavoratore al 100% (= 75% INAIL + 25% datore di lavoro).

Indennità permanente INAIL

Qualora l’infortunio abbia procurato all’assicurato un’invalidità permanente superiore al 10%, l’INAIL gli riconosce una rendita in relazione alla percentuale di inabilità permanente riscontrata, a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta.

Trattamento previdenziale e fiscale

Indennità temporanea INAIL : gli importi erogati dall’INAIL sono soggetti a ritenuta IRPEF (quindi entrano nell’imponibile fiscale), ma non sono colpiti da contributi previdenziali (quindi sono esclusi dall’imponibile previdenziale). A decorrere dal 1998 anche l’INAIL è diventato sostituto di imposta. Il lavoratore può comunicare le indennità ricevute dall’INAIL e le eventuali ritenute da quest’ultimo operate al proprio datore di lavoro, che ne terrà conto in sede di conguaglio fiscale di fine anno, oppure denunciarle direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Le integrazioni corrisposte dal datore di lavoro sono soggette sia a ritenute previdenziali sia a ritenute fiscali.

Indennità permanente INAIL: ai fini tributari il Ministero delle finanze ha confermato che le rendite di inabilità permanente (assoluta e parziale), gli assegni per l’assistenza personale continuativa, le rendite per il caso di morte e gli assegni di morte (sussidi funerari) vanno escluse, per la loro natura risarcitoria, dalla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente (non essendo reddito, non vengono colpiti né da contributi previdenziali, né da IRPEF).

Che cos’è la retribuzione media giornaliera?

Per retribuzione media giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Come si calcola in maternità?

In maternità e indennità La Retribuzione Media Giornaliera, per le impiegate, si ottiene dividendo per 30 (divisore fisso) la retribuzione relativa al mese precedente quello d’inizio della maternità, sommata al rateo degli emolumenti corrisposti con periodicità ultra mensile.

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