Gratuito Patrocinio

Il gratuito patrocinio garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato.

In capo a persone che:
- non abbiano mezzi adeguati;
- si trovano in condizioni economiche precarie;
- non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.
E’ previsto per processi:
- civili;
- penali;
- tributari;
- amministrativi.
CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
Hanno diritto al gratuito patrocinio:
- tutti I cittadini italiani;
- gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza);
- gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
- gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
- chi possiede un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Nel caso in cui vi siano conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
CHI NON HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
E’ escluso dal gratuito patrocinio:
- nei giudizi penali:
- chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
- chi è difeso da più di un avvocato;
- negli altri giudizi:
- chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
- chi intenti una causa per cession di crediti.
Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.
COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE CIVILE
Presentare personalmente una domanda (il modulo si trova presso le segreterie dei Consigli dell’Ordine)
- in triplice copia;
- in carta semplice;
- tramite racc. A/R.
sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità autenticata dal difensore da presentare/inviare alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE PENALE
Presentare personalmente una domanda
- sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
- o dal difensore (anche in udienza)
- oppure tramite racc. A/R.
Da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:
- dichiararla inammissibile
- ammetterla
- **rigettarla.
**Contro il rigetto, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
A CHI RIVOLGERSI
Per la domanda, in sede civile: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Chi percepisce il reddito di cittadinanza può richiederlo?
Anche il reddito di cittadinanza viene rilevato ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non può quindi essere ammesso al gratuito patrocinio il richiedente che, comprese anche le somme del reddito di cittadinanza, superi i limiti reddituali previsti.