Disoccupazione Agricola: tutto ciò che c’è da sapere
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
A CHI SPETTA la disoccupazione Agricola
Operai agricoli a tempo determinato; Coloni; Compartecipanti familiari; Piccoli coltivatori diretti (che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari); Operai agricoli a tempo indeterminato (che lavorano per parte dell’anno).
A CHI NON SPETTA
Ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto; Lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno (per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente); A lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione.
Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione
Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; Ai lavoratori che si dimettono volontariamente; FANNO ECCEZIONE: le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri); coloro che si dimettono per giusta causa.
QUANDO SPETTA la disoccupazione Agricola
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).
QUANTO SPETTA
Per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
le giornate di lavoro in proprio;
le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.;
e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;nella misura del 40% della retribuzione di riferimento.
Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
LA DOMANDA per la disoccupazione Agricola
Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato.
Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione.
L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’ IBAN);
bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (IL PAGAMENTO IN CONTANTI È CONSENTITO SOLO PER IMPORTI FINO A 1000€).
Disoccupazione agricola 2021 domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando il modulo Sr25, attraverso:
Un’ufficio zonale di patronato;
tramite lo Spid (il Sistema Pubblico di identità digitale);
il Pin online Inps dispositivo o CNS (carta nazionale dei servizi);
tramite il Contact Center dell’Inps al numero 803164 da telefono fisso (gratuitamente) ed il numero verde Inps 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare.
Alla domanda è fondamentale allegare:
il documento d’identità non scaduto in corso di validità; non bisogna più allegare il modello Sr163; eventualmente tutte buste paghe dell’anno 2020 (non obbligatorio);
la lettera di dimissioni per giusta causa e contestazione;gli allegati previsti dal modello SR25 in casi particolari. (Come la dichiarazione dei terreni e fabbricati, per i lavoratori con partita iva).
8 risposte
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